A.O.B.L. Associazione Ornitologica Basso Lodigiano


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Statuto

"ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA BASSO LODIGIANO"
A.O.B.L.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita con sede in Maleo (Lodi), Via Dante Alighieri 26, un'associazione fra allevatori e cultori di uccelli in genere denominata

"ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA BASSO LODIGIANO A.O.B.L."

Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non persegue fini speculativi, è apolitica ed apartitica e riunisce tutti gli allevatori ed amatori di città e provincia. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3) Scopo dell'Associazione è quello di riunire gli allevatori, gli amatori, gli uccellatori per incoraggiare ed incrementare l'allevamento; migliorare le qualità delle razze di uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività; portare il proprio apporto alla scienza ornitologica.

TITOLO II

SOCI - QUOTE

Art. 4) Chi vuole iscriversi all'Associazione deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo mediante presentazione di un socio.

Art. 5) Le domande di ammissione sono esaminate e decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di reiezione della domanda il Consiglio Di-rettivo deve motivare il provvedimento.

Art. 6) All'atto dell'iscrizione il socio è tenuto a pagare la quota annuale che verrà fissata di anno in anno dall'assemblea ordinaria.
La quota annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7) Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria potrà ammettere:
- in qualità di soci onorari quelle persone o Enti che abbiano speciali benemerenze vèrso l'Associazione o speciali meriti e competenze nel campo Ornitologico; i soci onorari potranno partecipare all'Assemblea senza diritto di voto deliberativo;
- in qualità di soci benemeriti quei soci che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziativa personale esplicante per il potenziamento della associazione avranno contribui-to al suo sviluppo.

Art. 8) Non possono essere ammessi quali soci le persone che perseguono scopi commerciali o fini speculativi.

Art. 9) Il socio cessa di appartenere all'Associazione:
- per recesso;
- per espulsione.
La domanda di recesso dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata, specificandone il motivo. L'espulsione verrà deliberata contro il socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle delibere adottate dal Consiglio Di rettivo e dalle Assemblee;
b) fomenti dissidi o disordini fra gli associati o sia elemento di disgregazione;
e) si renda moroso nel pagamento delle quote annuali.

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO


Art. 10) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il successivo mese di gennaio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che viene presentato per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 11) Prima della sua presentazione all'Assemblea il bilancio consuntivo è sottoposto dal Segretario Tesoriere all'esame dei Revisori dei Conti, i quali esprimono il loro parere a mezzo di apposita relazione che si allega al bilancio stesso.

Art. 12) Unitamente al bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo. I bilanci preventivo e consuntivo restano depositati presso la sede sociale, dove possono essere consultati dai soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI


Art. 13) Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) ASSEMBLEA DEI SOCI


Art. 14) L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci.

Art. 15) Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro il 31 gennaio, nella località che viene fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Essa procede alla trattazione di tutti gli argomenti di sua competenza e che siano posti all'ordine del giorno, ed in particolare alla discussione ed alla approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo può convocare Assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su domanda di almeno un quinto dei soci.

Art. 16) La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatta a mezzo di avviso scritto ai soci che dovrà pervenire agli stessi:
- almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per le assemblee ordinarie;
- almeno 20 giorni prima di quello fissato per -l'adunanza, per le assemblee straordinarie.

Art. 17) L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione (che potrà aver luogo un'ora dopo la prima) l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la delibera di scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18) Ogni associato ha un solo voto, a sensi dell'art. 2532, comma 2, del Codice Civile. L'associato che per qualsiasi giustificato motivo sia impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, che può essere conferita solo ad un altro socio. Ciascun socio può ricevere una sola delega.

Art. 19) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. In caso di mancanza di entrambi, il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa.

Art. 20) Le votazioni sono effettuate per appello nominale, a meno che almeno un decimo dei soci presenti non richieda la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni per la nomina alle cariche sociali possono essere svolte con scheda segreta.

Art. 21) Alla fine delle adunanze dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale della seduta che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o da chi ne fa le veci. I verbali dovranno essere trascritti su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e consultabile da parte dei soci.
b) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 23) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario vengono nominati con votazione successiva dai cinque Consiglieri eletti.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 24) Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri e facoltà per l'Amministrazione e la direzione tecnica dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:
a) esaminare ed accettare le nuove domande di am-missione, concedere il recesso, decretare l'espulsione degli associati;
b) amministrare il patrimonio sociale.

Art. 25) Il Presidente è il capo dell'Associazione, la rappresenta legalmente e fa osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti, l'esecuzione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti sociali; vigila per il buon andamento dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 26) Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, mediante avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso stesso dovranno essere spe-cificati la data, l'ora, la località in cui si svolgerà il Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27) Il Consigliere che senza giustificato motivo per tre volte di seguito non prenderà parte alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito nel Consiglio dal primo dei candidati non eletti in occasione della nomina del Consiglio Direttivo. Il subentrante rimarrà in carica sino alla riunione della prima assemblea ordinaria.

Art. 28) Tutte le delibere del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale approvato da tutti i presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

e) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29) L'Assemblea ordinaria dei soci procede alla nomina di tre Revisori dei Conti effettivi e di due supplenti, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio, al suo interno, elegge il Presidente.
Il compito dei Revisori dei Conti è quello di esaminare collegialmente i bilanci consuntivo e preventivo annuali, presentando alla fine del loro lavoro una dettagliata relazione scritta indirizzata all'Assemblea.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO


Art. 30) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste al riguardo dall'articolo 17 del presente statuto.

Art. 31) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge in tema di associazioni non riconosciute.

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